STATUTO DELL’ISTITUTO MILTON FRIEDMAN INSTITUTE

 

ART. 1
Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e ss. del Codice Civile l’associazione denominata: “Istituto Milton Friedman Institute”, con sede in Piazza del Popolo 18 nel Comune di Roma.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

 

ART. 2
Finalità

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
La promozione della figura politico-accademica dell’economista Milton Friedman e la divulgazione culturale delle sue teorie liberali e liberiste, dei suoi testi e del suo pensiero in Europa ed in Italia in particolare. Si occupa altresì di persuadere la classe politica e la società italiana ed europea ad adottare i modelli e le soluzioni politico-economiche ideate e suggerite da Friedman, nonché di evidenziare i successi ottenuti dalle stesse laddove coerentemente applicate.
Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione si propone di:

organizzare incontri, convegni dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti;
creare occasioni di dibattito e confronto a livello locale, nazionale e internazionale sullo sviluppo delle correnti liberali e liberiste che si ispirano al pensiero di Milton Friedman;
organizzare e/od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
stampare e distribuire libri e pubblicazioni, produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
promuovere attività di ricerca e formazione, quali corsi di aggiornamento in materia socio-politica, politico-economica, politico-amministrativa, etc., corsi di perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca;
promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, di giornali online, di bollettini mensili, di libri, di riviste e quaderni periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, o altre associazioni;
collaborare con gli organi legislativi, le amministrazioni statali, gli enti locali e le forze pubbliche per il raggiungimento dei propri fini;
realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
promuovere, costituire, partecipare, per il raggiungimento dello scopo sociale, Enti, Società e Consorzi o Associazioni sia in Italia che all’estero;
Istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci;
progettare, organizzare e gestire interventi di beneficenza;
promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;
utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
promuovere, realizzare e pubblicare progetti, studi e ricerche, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di terzi;
promuovere iniziative nell’ambito dei media o realizzare, in proprio e in partnership, idonei strumenti e pubblicazioni per la comunicazione delle proprie attività o delle attività dei partner;
stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali e scientifiche locali, nazionali e internazionali;
svolgere qualsiasi altra attività culturale, istituzionale, ricreativa lecita e che sia aderente agli scopi del sodalizio;
in generale esplicare ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge l’associazione, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi per queste e per tutte le attività sopra descritte o che comunque porrà in essere di risorse e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

 

 

ART. 3
Soci

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Sono previste tre categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;
benemeriti: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie significative secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione, tali soci vengono esentati dal pagamento della quota annuale.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
Il Consiglio direttivo può nominare uno o più soci “advisor” dell’Istituto.

ART. 4
Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

 

Articolo 5
Sostenitori dell’Associazione

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente una quota di contribuzione ridotta per consentire a coloro che pur condividendo gli ideali dell’associazione non volessero associarsi. A coloro che versano la quota fissata viene automaticamente riconosciuto lo status di “Sostenitori” e di “Amici dell’Istituto”. Tale status dà diritto ad avere tutte le informazioni sulle attività sociali e le iniziative pubbliche dell’associazione.
I sostenitori possono, ai sensi del regolamento interno, presenziare senza diritto di voto all’Assemblea dei soci. La presenza o meno dei sostenitori e/o l’assenza di informativa non ha effetti sulla validità dell’Assemblea.

 

 

ART. 6
Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto solo dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.
È ammesso ricorso all’Assemblea che decide in apposita seduta da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso con voto segreto e sentite le ragioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

 

ART. 7
Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci,
Consiglio direttivo,
Direttore Generale,
Comitato scientifico,
Presidente onorario.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

 

ART. 8
Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Direttore Generale sentito il Presidente dell’Assemblea o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche in formato digitale, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. In eccezionali casi di necessità e urgenza la convocazione può avvenire entro le ventiquattro ore antecedenti la data e l’ora fissati nella convocazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo dovesse ritenere necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

 

ART. 9
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
eleggere il Presidente dell’Assemblea;
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

 

ART. 10
Presidente dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci può eleggere un Presidente dell’Assemblea. Qualora questo non venga eletto le sue funzioni sono svolte dal Direttore generale.
Il Presidente dell’Assemblea viene eletto ogni due anni tra i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Presiede e dirige i lavori dell’Assemblea quando questa è riunita, sottoscrive le convocazioni dell’Assemblea insieme al Direttore generale. In caso di assenza del Presidente presiede l’Assemblea dei soci il socio più anziano di età presente che sia in regola con gli adempimenti sociali e che non sia membro del Consiglio direttivo.

 

 

ART. 11
Validità Assemblee

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei soci.

 

 

ART. 12
Verbalizzazione

1.    Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale sintetico redatto dal Segretario e sottoscritto dal Direttore generale.
2.    Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

 

ART. 13
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti.
All’inizio del mandato i membri del Consiglio direttivo possono deliberare all’unanimità ulteriori e più agevoli forme di riunione (conference call, videoconferenze ed altera).
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Alla prima riunione successiva alla propria elezione elegge tra i propri membri il Direttore Generale.
Il Consiglio direttivo nomina su proposta del Direttore Generale i membri del Comitato scientifico.
Il Consiglio direttivo può individuare tra i propri membri un Consigliere esecutivo.
Il Consigliere esecutivo svolge i compiti del Direttore Generale quando questi sia impedito e/o in tutti gli altri casi in cui sia determinato dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina tra i propri membri il Segretario dell’associazione.
Il Segretario è responsabile del materiale delle convocazioni, dei verbali ed è competente a tenere il registro di spese e la cassa dell’associazione. Il Consiglio direttivo può delegare questa funzione ad un altro membro del Consiglio direttivo che assume la carica di Tesoriere.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i membri possono essere revocati solo con il voto favorevole dei due terzi dei membri dell’Assemblea. La delibera di revoca deve indicare anche il sostituto del consigliere revocato che subentra automaticamente con l’approvazione della delibera.

 

 

ART. 14
Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell’associazione e presiede il Consiglio direttivo; convoca, sentito il Presidente dell’Assemblea, l’Assemblea dei soci e in autonomia il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dirige l’attività dell’associazione e ne coordina gli organi. È direttamente responsabile della gestione e dell’amministrazione dell’associazione.

 

    
ART. 15
Presidente onorario

1.    Il Consiglio direttivo può nominare all’unanimità un socio “Presidente onorario” dell’associazione. Il Presidente onorario rappresenta moralmente e istituzionalmente l’associazione e può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. La carica può essere revocata dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di tre quarti dei membri.

 

 

ART. 16
Comitato Scientifico

1.    Il Comitato Scientifico è composto un numero illimitato di membri anche esterni all’associazione selezionati tra esperti con comprovate competenze accademiche o professionali. Il Consiglio direttivo può nominare tra i membri del comitato un Presidente con il compito di coordinare i membri del Comitato scientifico.
 2.    Ha la finalità di promuovere e divulgare il pensiero liberista ispirato da Friedman attraverso interventi, dibattiti, convegni e pubblicazioni su temi di attualità.

 

 

ART. 17
Risorse economiche

1.    Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati;
contributi di privati,
eredità, donazioni e legati;
altre entrate compatibili con la normativa in materia.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano dovute come retribuzioni per prestazioni svolte a titolo professionale.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

 

ART. 18
Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

ART. 19
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

ART. 20
Simbolo dell’associazione

1.     L’associazione adotta un proprio simbolo distintivo come risulta dall’allegato “A” al presente statuto.

 

 

ART. 21
Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

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